Super-aliquote per credito d’imposta 4.0 nel Decreto Energia
06/05/2022
Transizione 4.0 super aliquote credito imposta beni immateriali formazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 2 maggio scorso il Decreto Aiuto, o Decreto Energia, di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che tra le varie misure include l’incremento delle aliquote di due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0, ossia il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il credito d’imposta formazione 4.0.

Sale dunque dal 20 al 50% l’aliquota del credito d’imposta per acquisto di beni immateriali 4.0, ovvero i software elencati nell’allegato B della legge n.178/2020, per un periodo che va fino al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023 in casi l’ordine risulti accettato dal venditore entro la fine del 2022 e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del valore dei beni. L’intervento aumenta pertanto di ben due volte e mezzo l’incentivo previsto per i beni immateriali 4.0, che superano così anche l’aliquota del beneficio previsto per i beni materiali che è pari al 40%. La disposizione ha valore retroattivo, applicandosi anche agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, consentendo anche a chi dall’inizio dell’anno ha già provveduto ad acquistare software 4.0 di beneficiare della nuova super-aliquota al 50%.

Il Decreto Aiuti per il 2022 prevede quindi una nuova super-aliquota anche per il credito d’imposta formazione 4.0, relativo alle spese sostenute per la formazione del personale dipendente per l’acquisizione di nuove competenze digitali o per il consolidamento delle competenze tecnologiche. La maggiorazione per il credito d’imposta formazione 4.0 porta dal 50 al 70% l’aliquota per le piccole imprese, con un limite massimo annuale fissato a 300 mila euro. Per le medie imprese, l’aliquota sale dal 40 al 50%, con limite massimo annuo di 250 mila euro. Resta invece invariata l’aliquota del 30% stabilita per le grandi imprese.

L’aumento dell’aliquota può essere però applicato a condizione “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”.

Per garantire il rispetto della condizione di cui sopra, viene inoltre stabilito che il suo mancato rispetto, ovvero rivolgersi ad altri soggetti abilitati ma non inclusi nella lista ministeriale e la non certificazione dell’avanzamento delle competenze, annulla non solo la super-aliquota ma comporta una riduzione delle aliquote formazione 4.0 al 45% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

Fonte immagine: Mise.

Se Industria 4.0 si è focalizzata sull’implementazione delle tecnologie abilitanti, l’Industria 5.0 si estende ed abbraccia le problematiche socio-ecologiche.

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