Atteso il documento per aprile, è giunta solo dopo la metà del mese di giugno la bozza del decreto attuativo del piano Transizione 5.0, che mette a disposizione crediti d’imposta finanziati dal PNRR per un totale di 6,3 miliardi di euro, per investimenti in progetti di innovazione che portino a una riduzione dei consumi energetici di strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
Il piano avrà quindi un effetto retroattivo, applicandosi a progetti innovativi a supporto della transizione energetica avviati dal primo gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. I progetti di innovazione ammissibili devono portare a una riduzione dei consumi di energia dell’intera struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa di almeno il 5% se il progetto riguarda un singolo processo produttivo.
La bozza del documento fa quindi chiarezza su una serie di punti, a partire da alcune definizioni relative alle imprese di nuova costituzione, e come queste possano calcolare il risparmio energetico potenziale non avendo a disposizione un termine di paragone relativo al precedente anno di esercizio, oltre che a cosa si debba intendere per Struttura produttiva, Processo interessato e Processo produttivo. Ecco dunque le definizioni contenute nella bozza del decreto attuativo.
- Impresa di nuova costituzione: “Le imprese di nuova costituzione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione”; vengono così incluse le imprese già attive che abbiano modifica prodotti e servizi da meno di sei mesi;
- Struttura produttiva o processo interessato: “Sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi”;
- Processo produttivo: “Insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)”.
Il documento chiarisce quindi che per il calcolo del potenziale risparmio energetico relativo al progetto oggetto di investimento, le imprese di nuova costituzione potranno fare riferimento a uno Scenario contrafattuale, inteso come una “struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato”. Le imprese di nuova costituzione potranno in particolare calcolare il risparmio energetico confrontando i consumi medi annui di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione.
Un altro punto che ha portato a un ritardo nella stesura del documento, come dichiarato dal ministro Adolfo Urso, riguarda quindi l’applicazione nel piano Transizione 5.0 del principio DNSH (Do Not Significant Harm), che vieta investimenti che possano recar danno all’ambiente. L’applicazione è quindi stata ammorbidita per consentire l’accesso alle agevolazioni anche per le realtà produttive energivore. Nello specifico, il decreto prevede l’esclusione di progetti d’innovazione destinati a:
• Attività direttamente connesse ai combustibili fossili (a eccezione di progetti di produzione di energia elettrica e/o di calore e di attività che comportino l’uso di combustibili fossili in via temporanea ed inevitabile per una transizione tempestiva);
• Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (a eccezione dei progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività dell’impresa dell’attività dell’impressa e di progetti che sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività dell’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni;
• Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
• Attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Ogni tipo di esclusione prevede quindi apposite eccezioni che ampliano la platea dei potenziali beneficiari.
Chiarimenti e maggior dettaglio anche sul fronte dei progetti di formazione, che legano in maniera più stretta le due transizioni, energetica e digitale, definendo in maniera più puntuale i due elenchi di attività di formazione su temi legati alle due transizioni. Viene quindi specificato che i progetti formativi dovranno avere una durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo (minimo di 4 ore) su una delle seguenti tematiche:
• Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
• Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
• Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
• Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
E almeno un modulo formativo da quattro ore su:
• integrazione digitale dei processi aziendali
• Cybersecurity
• Business data analyitcs
• Intelligenza artificiale e Machine learning
Viene altresì chiarito che le spese relative alla formazione possono essere agevolate nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e comunque per un importo non superiore a 300.000 euro.
Infine, altra rilevante novità è che non è possibile presentare più istanze contemporaneamente che si riferiscano a più processi. Nel qual caso il progetto presentato interessi più di un processo produttivo, occorrerà fare riferimento al potenziale risparmio energetico a livello dell’intera struttura produttiva.