Italia 4.0

Formazione 4.0, credito d’imposta se il contratto è stato depositato in tempo 

Con la risposta all’interpello 343/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto relativo all’agevolazione fiscale sulla formazione 4.0 effettuata nel 2019. L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, è stata introdotta con la legge 205/2017 e nel corso degli anni ha subito varie modifiche.

Per il 2019 era previsto il 50% per le piccole imprese, 40% per le medie imprese e 30% per le grandi imprese con un limite massimo di credito d’imposta di 300 mila euro (200 mila per le grandi imprese).

Nel caso specifico dell’interpello, l’Agenzia ha precisato che non si ha diritto al credito d’imposta del 2019 se non è stato assolto l’obbligo di deposito telematico del contratto, territoriale o aziendale, presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro ed entro i termini corretti, ovvero entro il 31 dicembre 2019.

L’obbligo di deposito telematico è venuto meno con la legge 160/2019 ma solo per i periodi d’imposta successivi, cioè a partire dal 2020.